I settori industriali
Sei settori industriali nell'ambito di applicazione.
Sei metodologie.
Ciascun settore industriale dell'allegato I del CBAM ha la propria tabella di valori predefiniti, il proprio trattamento delle maggiorazioni e il proprio requisito di verifica. I mandati sono assegnati in base al profilo di esposizione del settore, non a modelli generici.
Settori inclusi nell'ambito di applicazione
Cemento
Valori predefiniti basati sul clinker per paese di origine. La calcinazione e la combustione del combustibile nel forno rotativo dominano il profilo delle emissioni.
Ferro e acciaio
Specifico per percorso di produzione: altoforno + convertitore a ossigeno, ferro ridotto diretto, forno elettrico ad arco. Le emissioni indirette da elettricità non rientrano nell'ambito del CBAM nel regime definitivo.
Alluminio
L'alluminio primario è ad alta intensità elettrica: dominano le emissioni indirette dell'elettrolisi. I valori predefiniti coprono il percorso della fonderia; l'alluminio secondario ha un proprio parametro di riferimento.
Fertilizzanti
Catena chimica a più fasi: ammoniaca, urea, nitrato di ammonio, fertilizzanti misti. Ogni fase comporta una propria intensità di emissioni, tracciabile fino al percorso del gas di sintesi.
Idrogeno
Il percorso di produzione è tutto ciò che conta: SMR grigio, SMR blu con CCS, elettrolisi verde. I valori predefiniti rispecchiano il percorso con le emissioni più elevate in assenza di dati primari verificati.
Energia elettrica
Flussi di energia elettrica transfrontalieri. Valori predefiniti ai sensi del RE (UE) 2025/2621, allegato III, metodologia distinta rispetto alle altre merci CBAM. L'adeguamento per l'assegnazione gratuita è pari a zero ai sensi del RE (UE) 2025/2620.
Note
Note normative trasversali.
Ai sensi del Reg (UE) 2023/956, art. 2(3). Al di sotto della soglia, il CBAM non si applica a livello di spedizione, ma il monitoraggio cumulativo delle importazioni resta necessario.
Il fattore CBAM cresce dal 2,5 % (2026) al 100 % (2034) ai sensi del Reg (UE) 2023/956, art. 36. L'obbligo di restituzione si adegua di conseguenza.
I valori predefiniti sono specifici per paese. Qualora l'origine non sia elencata, si applicano i valori predefiniti "Altri paesi e territori" ai sensi del RE (UE) 2025/2621.
Le emissioni effettive devono essere verificate da un organismo accreditato ai sensi del RE (UE) 2025/2546 e del RD (UE) 2025/2551 per sostituire i valori predefiniti.
Coinvolgimento
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