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Guida 03

Codici NC e settori CBAM

La nomenclatura combinata e i sei settori nell'ambito di applicazione.


Sezione 01

La nomenclatura combinata

La nomenclatura combinata (NC) è il sistema di classificazione delle merci dell’UE, e il CBAM ne ricava il proprio ambito di applicazione. Ogni prodotto che attraversa la frontiera dell’UE è associato a un codice NC a otto cifre che ne determina il trattamento doganale. Il CBAM definisce il proprio ambito di applicazione elencando codici NC specifici nell’allegato I del regolamento: se il codice di una merce figura in tale elenco, essa rientra nell’ambito di applicazione; in caso contrario, ne è esclusa.

Questo fa del codice NC il primo elemento da individuare correttamente. La classificazione decide se l’obbligo si applichi affatto, quali norme settoriali e fattori di emissione si utilizzino e quali dati la dichiarazione debba riportare.

Regolamento (UE) 2023/956, allegato I

Definisce le merci che rientrano nell’ambito di applicazione del CBAM in base al codice NC e le raggruppa per settori. L’ambito di applicazione è determinato dalla classificazione, non dalla descrizione.

Sezione 02

I sei settori

Il CBAM copre sei settori. Ciascuno corrisponde a un insieme di capitoli NC o di codici specifici:

Settore
Classificazione
Ferro e acciaio
CN Ch. 25, 72, 73
Alluminio
CN Ch. 76
Cemento
CN Ch. 25, 68
Fertilizzanti
CN Ch. 28, 31
Energia elettrica
CN 2716 00 00
Idrogeno
CN 2804 10 00

Il ferro e l’acciaio e l’alluminio fanno rientrare nell’ambito di applicazione anche i precursori (beni intermedi le cui emissioni sono trasferite nel prodotto finito), motivo per cui questi due settori comportano i requisiti in materia di dati più articolati.

Sezione 03

Soglia e ambito di applicazione

Non ogni importazione con un codice NC coperto fa scattare l’obbligo. Al di sotto vi è una soglia de minimis basata sulla massa, pari a 50 tonnellate nette di merci CBAM per importatore all’anno: gli importatori che restano sotto tale volume sono esentati. La soglia è valutata sul volume annuo cumulativo, non per singola spedizione.

Regolamento (UE) 2023/956, come modificato (semplificazione 2025)

La semplificazione del 2025 ha sostituito la precedente esenzione di 150 EUR per spedizione con una soglia basata sulla massa di 50 tonnellate, escludendo dall’obbligo la maggior parte degli importatori occasionali e di piccoli volumi.

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