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Guida 09

Valori predefiniti vs emissioni effettive

Quando si applicano i valori predefiniti, cosa richiedono i dati effettivi e quale percorso costa meno.


Sezione 01

Le due vie

Ogni merce inclusa in una Dichiarazione CBAM è accompagnata da un valore di emissioni incorporate, e tale valore si ottiene per una di due vie. I valori effettivi provengono dai dati monitorati dall'impianto produttore. I valori predefiniti sono pubblicati dalla Commissione per ciascuna merce e paese di origine e si applicano quando non sono utilizzati valori effettivi.

La scelta è effettuata per impianto e per merce, non per società né per dichiarazione. Uno stesso produttore può comunicare valori effettivi per una merce che monitora attentamente e ricorrere ai valori predefiniti per un'altra, e entrambi possono figurare nella stessa dichiarazione.

Sezione 02

Che cosa richiedono i valori effettivi

I valori effettivi non sono semplicemente una cifra indicata dal produttore. Si fondano su una metodologia di monitoraggio applicata presso l'impianto, su registrazioni che dimostrano come si è giunti alla cifra e su documentazione che regge all'esame successivo alla presentazione della dichiarazione. I metodi di calcolo sono stabiliti dall'atto di esecuzione della Commissione relativo al calcolo delle emissioni incorporate.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547

Stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci, sia che tali emissioni siano determinate su valori effettivi sia su valori predefiniti.

La prova pratica consiste nel verificare se la cifra possa essere documentata su richiesta. Un numero che non può essere ricondotto a dati monitorati e a un metodo documentato non è un valore effettivo, e l'esposizione ricade sul dichiarante anziché sul produttore.

Sezione 03

Quando si applicano i valori predefiniti

I valori predefiniti costituiscono la soluzione di ripiego. Si applicano quando i dati effettivi sono assenti, incompleti o non documentabili. Sono pubblicati per merce e per paese di origine, con l'energia elettrica trattata separatamente dal resto.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, allegato I e allegato III

L'allegato I contiene i valori predefiniti per le merci importate nell'Unione diverse dall'energia elettrica, selezionati per merce e per paese o territorio. L'allegato III contiene i valori predefiniti per l'energia elettrica importata.

I valori predefiniti sono prudenziali per impostazione. Sono fissati in modo da non sottostimare le emissioni, il che significa che un produttore con un processo effettivamente a basse emissioni di carbonio sarà di norma penalizzato comunicando i valori predefiniti anziché le proprie cifre documentate.

Sezione 04

Quale soluzione costa meno

Il confronto è aritmetico. I certificati sono restituiti a fronte delle emissioni incorporate dichiarate, quindi una cifra inferiore comporta un numero minore di certificati a parità di volume. La questione è se lo scarto tra il valore predefinito e la cifra propria del produttore sia sufficientemente ampio da compensare il costo del monitoraggio, della documentazione e della verifica di tale cifra.

A titolo illustrativo: cifre fornite solo a scopo esplicativo

Un produttore spedisce 1 000 t di una merce siderurgica. Con un ipotetico valore predefinito di 2,0 tCO₂e/t, si tratta di 2 000 tCO₂e di emissioni incorporate; con un valore effettivo documentato di 1,4 tCO₂e/t, si tratta di 1 400 tCO₂e: 600 tCO₂e in meno di certificati per la stessa spedizione. Queste cifre sono illustrative e non sono valori predefiniti citati dal regolamento.

Quando il processo del produttore si colloca in prossimità del valore predefinito o al di sopra di esso, i valori predefiniti sono più economici e più semplici, e sceglierli è una risposta legittima. Quando si colloca sensibilmente al di sotto, i dati effettivi ripagano lo sforzo, e quanto più ampio è lo scarto e maggiore il volume, tanto più rapidamente ciò avviene.

Sezione 05

Che cosa registra la dichiarazione

Qualunque sia la via seguita, la dichiarazione registra quale essa sia stata. Il metodo di determinazione figura accanto al valore delle emissioni per ciascuna merce e indica al Registro CBAM quale standard probatorio si applica a tale valore.

Una dichiarazione che combina metodi diversi tra le merci è normale e prevista; ciò che non è accettabile è un indicatore di metodo in contrasto con le prove a sostegno del dato. La Guida 05 espone integralmente i concetti di emissioni dirette e indirette.

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