Guida 04
Date e scadenze chiave del CBAM
La cronologia del periodo definitivo e il calendario di introduzione graduale dei certificati.
Sezione 01
Il periodo definitivo
Il periodo definitivo del CBAM è iniziato il 1° gennaio 2026. Da tale data l'obbligo finanziario è operativo: le emissioni incorporate nelle merci CBAM importate nel corso del 2026 devono essere dichiarate e regolate con certificati. Il periodo transitorio, in vigore da ottobre 2023, prevedeva solo la comunicazione: nessun certificato è stato acquistato o restituito.
Sezione 02
Vendita dei certificati
La vendita dei certificati CBAM si apre il 1° febbraio 2027. Da quel momento i dichiaranti CBAM autorizzati acquistano i certificati presso il punto di vendita centrale comune a un prezzo collegato al prezzo medio settimanale delle aste del sistema ETS dell'UE. Nel regime semplificato non vi è alcun obbligo di detenere certificati nel corso dell'anno prima della data di restituzione.
La Commissione ha pubblicato il prezzo del certificato CBAM pari a 75.28 €/tCO₂e per Q2 2026. Il prezzo viene ripubblicato ogni trimestre nel corso del 2026 e con cadenza settimanale a partire dal 2027, pertanto il costo effettivo di una data tonnellata di emissioni incorporate non è fisso.
Sezione 03
Prima restituzione
La prima restituzione dei certificati cade il 30 settembre 2027 e riguarda le emissioni incorporate nelle merci importate nel corso del 2026. Entro tale data il dichiarante deve aver presentato la propria Dichiarazione CBAM annuale e aver restituito un numero di certificati sufficiente a coprire le emissioni dichiarate, dopo l'adeguamento per l'introduzione graduale.
Regolamento (UE) 2023/956, come modificato dal regolamento (UE) 2025/2083
La semplificazione del 2025 ha spostato il termine per la dichiarazione annuale e per la prima restituzione al 30 settembre dell'anno successivo a quello di importazione (30 settembre 2027 per le importazioni del 2026) e ha aperto la vendita dei certificati a partire da febbraio 2027.
Sezione 04
Calendario di introduzione graduale
L'obbligo si introduce gradualmente. Nei primi anni, l'assegnazione gratuita nell'ambito del sistema ETS dell'UE è rispecchiata sul versante CBAM, pertanto solo una frazione delle emissioni incorporate richiede certificati. Tale frazione aumenta ogni anno fino al 2034, quando si applica la copertura integrale:
Direttiva 2003/87/CE art. 10 bis, paragrafo 1 bis; coordinata tramite il regolamento (UE) 2023/956, art. 31
Il fattore CBAM annuale stabilisce la quota di assegnazione gratuita ritirata; l'obbligo CBAM è la quota complementare, che cresce da una piccola frazione nel 2026 al 100% nel 2034.