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Guida 06
Glossario CBAM
Venti termini fondamentali del CBAM, definiti con il relativo contesto normativo.
Gruppo 01
Concetti fondamentali
- CBAMRegolamento (UE) 2023/956
- Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE, che attribuisce un prezzo al carbonio incorporato in determinate importazioni in modo da allinearlo al costo del carbonio dell'EU ETS applicato alla produzione interna. Previene la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio eliminando l'incentivo a produrre beni ad alta intensità di carbonio fuori dall'UE.
- EU ETS
- Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, il mercato cap-and-trade che fissa il prezzo del carbonio per gli impianti situati nell'UE. I prezzi dei certificati CBAM sono collegati al suo prezzo d'asta medio settimanale.
- certificato CBAM
- Un'unità che un dichiarante CBAM autorizzato restituisce a copertura di una tonnellata di CO₂e incorporata dichiarata. I certificati sono acquistati dalla Commissione a un prezzo che segue l'EU ETS.
- Soglia
- Il volume de minimis su base massica di 50 tonnellate di merci CBAM per importatore all'anno, al di sotto del quale l'obbligo non si applica. Ha sostituito la precedente esenzione di 150 EUR per spedizione in seguito alla semplificazione del 2025.
- Periodo di introduzione graduale
- La progressione 2026-2034 durante la quale la quota di emissioni incorporate che richiede certificati sale da una piccola frazione al 100%. Rispecchia la soppressione dell'assegnazione gratuita nell'ambito dell'EU ETS.
Gruppo 02
Emissioni
- emissioni incorporate
- I gas a effetto serra rilasciati nella produzione di un bene, espressi per tonnellata di prodotto. Sono comunicati come diretti e, ove richiesto, indiretti.
- Emissioni dirette
- Emissioni derivanti dal processo di produzione stesso e dal calore consumato in loco. Rientrano nell'obbligo di certificati in tutti i settori interessati.
- Emissioni indirette
- Emissioni derivanti dall'energia elettrica utilizzata nella produzione, indipendentemente da dove sia stata generata. Rientrano nell'ambito della comunicazione in alcuni settori, ma non in tutti.
- Valore predefinitoIR (UE) 2025/2621, allegato I (merci) · allegato III (energia elettrica)
- Un dato prudenziale sulle emissioni pubblicato dalla Commissione, utilizzato quando non sono disponibili dati effettivi. L'allegato I lo fissa per ciascuna merce e paese di origine per tutto tranne l'energia elettrica; l'energia elettrica importata è disciplinata dall'allegato III. È fissato a un livello sufficientemente elevato da evitare una sottostima delle emissioni.
- Valore effettivo
- Un dato sulle emissioni ricavato dai dati monitorati dal produttore stesso anziché da un valore predefinito pubblicato. Di norma è inferiore al valore predefinito laddove possa essere comprovato e verificato.
Gruppo 03
Ruoli e soggetti
- Dichiarante CBAM autorizzatoRegolamento (UE) 2023/956, art. 5
- L'importatore dell'UE autorizzato a presentare le Dichiarazioni CBAM e a restituire i certificati. È l'unica parte che effettua la presentazione presso il Registro.
- Dichiarante
- La parte giuridicamente responsabile della dichiarazione delle merci importate. Nell'ambito del CBAM si tratta del dichiarante CBAM autorizzato.
- Importatore
- La parte che introduce le merci CBAM nel territorio doganale dell'UE. È il soggetto su cui grava l'obbligo CBAM.
- Esportatore
- Il produttore o venditore extra-UE di merci CBAM. Non è un soggetto regolamentato ai sensi del CBAM, ma è la fonte dei dati sulle emissioni di cui l'importatore ha bisogno.
- Verifica
- Controllo indipendente delle emissioni effettive comunicate rispetto alla metodologia, svolto da un verificatore accreditato. È obbligatorio per i valori effettivi utilizzati in una dichiarazione.
- Accreditamento
- Il riconoscimento formale della competenza di un verificatore a verificare i dati sulle emissioni CBAM. Il Registro accetta unicamente la verifica svolta da verificatori accreditati.
Gruppo 04
Processo e ambito di applicazione
- Codice NC
- La classificazione a otto cifre della nomenclatura combinata che determina se una merce rientra nell'ambito di applicazione del CBAM e quali norme settoriali si applicano. L'ambito di applicazione è stabilito in base al codice, non alla descrizione.
- Restituzione
- L'atto annuale di restituire un numero di certificati sufficiente a coprire le emissioni incorporate dichiarate. È dovuta entro il 30 settembre dell'anno successivo all'importazione: prima restituzione il 30 settembre 2027.
- Dichiarazione XML
- Il file strutturato, conforme allo schema della Commissione, che registra le emissioni incorporate e riconcilia i certificati nel Registro CBAM. Il suo formato è convalidato al momento della presentazione.
- Ferro e acciaio
- Il settore CBAM con i requisiti di dati più complessi, che copre i capitoli NC 25, 72 e 73 e porta i precursori nell'ambito di applicazione. Le emissioni del precursore si trasferiscono nel prodotto finito.