Guida 05
Le emissioni incorporate nell'ambito del CBAM
Emissioni dirette e indirette, e ciò che la dichiarazione XML deve contenere per ciascuna.
Sezione 01
Dirette e indirette
Le emissioni incorporate sono ciò a cui il CBAM, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, attribuisce un prezzo: i gas a effetto serra rilasciati nella produzione di una merce, espressi per tonnellata di prodotto. Si dividono in due parti. Le emissioni dirette provengono dal processo produttivo stesso e dal calore consumato in loco. Le emissioni indirette provengono dall’elettricità utilizzata nella produzione, ovunque tale elettricità sia stata generata.
Quale parte rilevi dipende dal settore. Per alcuni settori solo le emissioni dirette rientrano nell’ambito dell’obbligo di certificati; per altri si comunicano anche le emissioni indirette. La dichiarazione mantiene i due valori distinti, in modo che a ciascuno possano essere applicate le regole corrette.
Sezione 02
Predefiniti ed effettivi
Le emissioni possono essere comunicate utilizzando valori effettivi, misurati o calcolati a partire dai dati monitorati dal produttore stesso, oppure valori predefiniti pubblicati dalla Commissione per ciascuna merce e paese di origine. Quale percorso si applichi, che cosa richiedano i dati effettivi e come i due si confrontino in termini di costo è illustrato in Valori predefiniti vs emissioni effettive.
Sezione 03
Cosa contengono gli allegati
I valori predefiniti sono contenuti negli atti di esecuzione della Commissione. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 pubblica i valori predefiniti applicati per merce e paese di origine quando non sono disponibili dati effettivi, ad eccezione dell’elettricità, trattata nell’allegato III. L’introduzione graduale che modula l’obbligo di certificati nel periodo definitivo è disciplinata altrove: l’articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959, definisce il fattore CBAM annuale, e l’obbligo di certificati è ciò che residua dopo tale adeguamento per l’assegnazione gratuita. Il regolamento (UE) 2023/956 lo coordina all’articolo 31 e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 lo rende operativo.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, allegato I
Valori predefiniti applicati per merce e paese di origine quando non si utilizzano valori effettivi. L’elettricità è trattata nell’allegato III.
Direttiva 2003/87/CE, art. 10 bis, par. 1 bis, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959
Definisce il fattore CBAM annuale. L’obbligo di certificati è il residuo dopo tale adeguamento per l’assegnazione gratuita, coordinato dal regolamento (UE) 2023/956, art. 31 e reso operativo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620.
Sezione 04
Cosa dichiara l’XML
Per ciascuna merce, la dichiarazione XML riporta le emissioni incorporate per tonnellata e in totale, suddivise in dirette e indirette, insieme al percorso produttivo, al metodo di determinazione (effettivo o predefinito) e a qualsiasi prezzo del carbonio pagato all’origine che sia ammissibile a deduzione. L’indicatore del metodo è rilevante: comunica al Registro CBAM quale standard probatorio si applica al valore.
Rendere questi campi coerenti tra loro (emissioni, percorso, metodo e documentazione di supporto tutti concordanti) è ciò che distingue un file utilizzabile dall’importatore da uno che non lo è.